Il 20 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del D.L. 146/2021, con importanti novità anche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Due in particolari sono i temi che risaltano, a nostro avviso, ovvero una migliore definizione delle responsabilità dei preposti e la ridefinizione della formazione.
Nel secondo caso le novità sono l’obbligo di un percorso formativo “minimo” anche per il Datore di Lavoro – che ad oggi era interessato dalla formazione solo se decideva di rivestire il ruolo di RSPP – e, in futuro, la riscrittura degli Accordi Stato Regione, al fine di aggiornare ed uniformare tutto quanto prodotto fno ad ora. Ad effetto immediato e di particolare importanza risulta il nuovo comma 5 dell’art. 37, del D.Lgs. 81/2008 introduce l’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Finalmente si entra nel campo delle cose che hanno efficacia in tema di sicurezza: le ore di formazione sono importanti ma mai sufficienti sia per trasmettere i contenuti necessari sia per poter poi dimostrare di aver corretamente formato il personale all’uso corretto delle attrezzature: l’addestramento “tracciato” può risolvere questo problema.
Piccole ma grandi precisazioni anche per il preposto. Innanzitutto il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti“, e questo ruolo può prevedere un compenso per lo svolgimento delle sue funzioni e soprattutto il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Non può subire pregudizio o pressioni perchè tra i suoi obblighi è stato precisato che deve:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Queste due modifiche, come si vede, danno maggiore importanza al preposto e alla sua capacità di intervento in caso di necessità, andando finalmente a dare più concretezza a quanto previsto nella definizione del ruolo laddove viene detto che “esercita un funzionale potere di iniziativa”.
Infine, proprio alla luce di queste novità:
Per assicurare l’adeguatezza e la specificita’ della formazione nonche’ l’aggiornamento periodico dei preposti […] le relative attivita’ formative devono essere svolte interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Finalmente alcune modifiche del D. Lgs. 81 che vanno nella direzione di una concreta e maggiore efficacia. Ci sono cercamente alcuni aspetti da chiarire – in termini applicativi – ma condividiamo la direzione che è stata presa e che, nel nostro piccolo, abbiamo sempre promosso attivamente all’interno delle aziende.
> TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146