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Linee Guida emissioni odorigene

Pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Gli indirizzi forniscono un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

In precedenza, nell’ambito delle procedure autorizzative, gli Enti potevano fare riferimento alle “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene“, documento approvato dal Consiglio nazionale Snpa nel 2018.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

Si riporta, di seguito, tale elenco.

  • Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
  • Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
  • Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
  • Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
  • Lavorazione materie plastiche
  • Fonderie e produzione di anime per fonderia
  • Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
  • Produzione di pitture e vernici
  • Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
  • Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
  • Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
  • Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)
  • Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
  • Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
  • Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
  • Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
  • Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
  • Concerie
  • Industrie petrolifere
  • Industrie farmaceutiche e cosmetiche
  • Industrie alimentari
  • Sansifici
  • Impianti di produzione della carta
  • Impianti orafi
  • Mangimifici produzione di pet food
  • Impianti dell’industria geotermica

LINK: MASE – Linee Guida emissioni odorigene

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