Pubblicata una nota del Ministero dei Trasporti che fa chiarezza sui casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, previsto dal nuovo regolamento ADR 2019.
Con nota del MITE prot. 40141 del 21/12/2022 sono esentabili dall’obbligo di nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:
- spedizioni in esenzione ai sensi del punto 1.1.3.6 e del 3.4. ADR (esenzioni previste dall’art. 3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000)
- spedizioni occasionali di cui all’art. 2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).