È online la consultazione pubblica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche.
Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.
La consultazione chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022, cittadini, imprese, consumatori, tutti gli attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale.
Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo
Si prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare, di:
- Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Si prevede inoltre il possesso di tutti i seguenti requisiti:
- la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
- i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
- le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
- sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.
Sul tema “DNSH” sarà da chiarire come – nella pratica – dovrà essere dimostrato il possesso di questo requisito.
La bozza esplicita infine le caratteristiche dell’incentivo, di seguito si riporta un estratto.
Ci auguriamo che alla consultazione segua un iter rapido di approvazione, in modo da sbloccare definitivamente questo potente strumento per la transizione energetica.